Studi professionali esclusi dalla riforma delle P.IVA
Nelle ultime settimane si parla molto del disegno di legge (giunto ormai alla sua seconda stesura) per la Riforma del Lavoro; nel testo ci sono alcune norme che riguardano anche il mondo dei professionisti titolari di partita IVA ed in particolare i più giovani.
Le intenzioni del legislatore sono chiare, limitare il ricorso a false partite IVA al posto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Ma nel disegno di legge è presente un’anomalia, le nuove regole andranno applicate alle imprese ma non agli studi professionali.
Sono previsti tre requisiti per individuare le partite IVA dietro le quali si celano dei rapporti collaborativi stabili, ed in particolare essi sono:
- la collaborazione deve durare oltre 6 mesi nell’arco di un anno;
- il corrispettivo derivante da tale collaborazione deve superare il 75% del reddito del collaboratore nell’arco dello stesso anno;
- il collaboratore deve disporre di una postazione di lavoro presso la sede del committente;
Tutte le imprese dovranno adeguarsi entro un anno alle nuove regole assumendo gli architetti o gli ingegneri che collaborano in maniera continuativa; mentre stranamente restano esclusi gli studi professionali o di progettazione.
Ovvero un professionista (tipicamente un architetto o un ingegnere) con Partita Iva che lavora presso uno studio, per oltre 6 mesi all’anno e guadagnando da quel rapporto più del 75% del suo reddito, può continuare a farlo senza che il titolare dello studio sia tenuto ad assumerlo.
Per quale motivo questa disparità tra imprese e studi professionali? Non sarebbe stato meglio equiparare le due entità a tutto vantaggio dei giovani che si affacciano al mondo della professione?










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