I principali articoli del disegno di legge per il Piano Casa della Regione Sicilia
Dopo avervi comunicato la presentazione degli emendamenti della Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia alle nuove “Norme di semplificazione e agevolazione dell’attività edilizia”, ovvero il Piano Casa della Regione Sicilia, oggi vi riporto alcuni tra gli articoli più importanti di questo Disegno di Legge in discussione all’ARS.
Art. 1 – Finalità
La Regione promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa, per preservare, mantenere, ricostruire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, nonché per favorire la diminuzione del rischio sismico.
Art. 2 – Interventi edilizi
Per le finalità di cui all’articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali, è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20% del volume urbanistico assentito se destinati a uso residenziale e 20% della superficie coperta se adibiti a uso diverso, nel rispetto comunque delle altezze e delle distanze previste dagli strumenti urbanistici per la zona di intervento.
Art. 3 - Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente
La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 che necessitano di essere riqualificati architettonicamente ed energeticamente nonché adeguati ai fini della sicurezza sismica. [In questo caso, e sempre in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, l'aumento della volumetria può arrivare al 30%]
Art. 4 - Interventi per favorire l’installazione di impianti fotovoltaici
Non concorrono a formare cubatura né superficie coperta né altezza le pensiline e le tettoie realizzate su abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 KWp per singola unità immobiliare a destinazione residenziale, commerciale, direzionale o produttiva.
Art. 7 – Ambito di applicazione
L’istanza intesa a ottenere il titolo abilitativo per gli interventi di cui all’articolo 2 non può riguardare fabbricati ultimati dopo il 31 dicembre 2008, ad eccezione dei fabbricati in corso di costruzione alla data del 31.12.2008 a condizione che per gli stessi si preveda l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile in grado di garantire una dotazione non inferiore al 30% del fabbisogno energetico.
Ricordo il testo completo del disegno di legge per le nuove “Norme di semplificazione e agevolazione dell’attività edilizia” (il Piano Casa della Regione Sicilia) è disponibile a questo indirizzo.










Egregio Ingegnere , le pongo una domanda tecnica, attualmente sono senza casa, ho comprato un rudere ricadente “netto storico” foglio di mappa 144 di palermo, rudere semidiruto.,
cosa posso fare , si puo demolire completamente? rispettando le morme sulla bioedilizia , sui fotovoltaico, ecc.?
la prego di darmi questo aiuto,
cordialmente la Saluto.
sergio polizzi.
Gentile Sergio Polizzi,
purtroppo attualmente non posso darle una risposta molto precisa per diversi motivi: la legge è ancora in discussione e quindi potrebbe subire delle modifiche, inoltre essendo il rudere ricadente nell’area indicata come “netto storico” potrebbe avere dei particolari vincoli imposti dalla soprintendenza.
Senza avere ulteriori informazioni non posso assolutamente dirle se sarà possibile demolire il fabbricato e sfruttare quindi l’aumento della volumetria del 30%.
Comunque tra le due opzioni previste dall’attuale disegno di legge ritengo che sia più compatibile con la classificazione di “netto storico” il restauro, o la ristrutturazione, del rudere che sempre adottando interventi mirati al risparmi energetico le permettere un aumento della cubatura del 20%.
Distinti saluti.
Ing. Giuseppe La Bua
Auspico che la legge di che trattasi venga approvata al più presto per ammodernare, abbellire ed ampliare la mia proprietà.
Saranno necessari, comunque, ulteriori chiarimenti.
Credo che la legge sarà approvata a settembre, comunque appena saranno disponibili ulteriori informazioni sarò lieto di comunicarle.
desidero sapere se in un condominio nel piano attico (con ampia terrazza a livello) è possibile ampliare la superficie del 20% come sembra dal disegno di legge in discussione
Salva Claudia,
in linea generale dovrebbe essere possibile, ma attualmente non è realizzabile perchè deve prima essere approvata la legge per verificare se nella stesura definitiva non vengano inserite alcune limitazioni e comunque:
1. bisogna verificare dal punto di vista statico la fattibilità dell’intervento;
2. è necessario controllare la che l’eventuale regolamento di condominio non entri in conflitto con il progetto.
Saluti
Ing. Giuseppe La Bua
salve
la mia domanda e dopo che finalmente l’ars ha approvato il piano casa sicilia leggevo in un articolo della siciliaweb.it che è stato dato anche il via libera anche a parcheggi in aree verdi o agricole nei centri urbani e alla chiusura di verande e terrazze (non oltre i 50 metri quadrati).
Io che vivo in un condominio di 2 piani con 5 appartamenti (da precisare i l’appartamento dove vivo e mio di proprietà) e dove il mio appartamento 3 vani e mezzo e l’unico che ha una terrazza di 63mq posso,appliarmi di 15mq per cosi ingrandire la stanzetta delle mie 2 figlie? Sempre da dire che sopra di me non abita nessuno perche c’e il tetto.
So anche che comunque ci vuole il permesso del condominio.
grazie
cordiali saluti
valvo claudio
Salve Claudio,
ancora purtroppo non è disponibile il testo definitivo della legge, quello che è stato approvato dalla commissione Territorio dell’Ars è soltanto il disegno di legge (la votazione definitiva è attesa entro i prossimi 15 giorni) e comunque le notizie circolanti in rete sono in parte contraddittorie, di seguito ti riporto parte di un articolo pubblicato sul sito dell’Ordine degli Architetti di Palermo:
“prevede la possibilità di ampliamento per le abitazioni mono e bifamiliari, oltre che la premialità per la demolizione e ricostruzione di fabbricati non idonei sul piano della sicurezza e degli standard igienico-sanitari al di fuori dai centri storici. Prevista inoltre la possibilità di realizzare in deroga parcheggi urbani interrati purché i privati si impegnino a restituirli a verde ai Comuni.”
http://www.architettipalermo.it/news.php?id=NDE2OA==&CAT=professione
Non viene menzionata la possibilità di realizzare parcheggi su aree a verde o agricole ne tanto meno la possibilità di ampliamento sulle terrazze come invece riportato dal sito lasiciliaweb.it, per una maggiore chiarezza a riguardo non resta che aspettare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Saluti
Ing. Giuseppe La Bua
Non ho ancora capito se gli interventi si possono realizzare su edifici costruiti entro il 31/12/2008 o al 30/03/2003, gentilmente vorrei chiarezza. Un grazie anticipato e saluti.
Salve Francesco,
allora le due date si dovrebbero riferire a due differenti aumenti di volumi possibili, mi spiego meglio:
- per gli edifici ultimati al 31/12/2008 è possibile, sempre che siano in regola con il pagamento di tutte le tasse, eseguire un aumento di volume pari al 20%;
- invece per gli edifici ultimati entro il 30/03/2003 è possibile applicare la demolizione e ricostruzione (se non impedita da altri vincoli) usufruendo di un aumento di cubatura pari al 35%.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
Cordiali saluti.
Ing. Giuseppe La Bua
salve
nel arti.2 n.5 dice che l’ampliamento nei condomini e previsto anche lei cosa mi puo dire a proposito ?
Art. 2. Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, è consentito l’ampliamento degli edifici esistenti, con certificato di fine lavori acquisito agli atti del comune competente entro il 31 dicembre 2008, purchè realizzati sulla base di regolare titolo autorizzativo, nei limiti del 20 per cento del volume autorizzato, se destinati a uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta autorizzata, se adibiti a uso diverso.
2. Gli interventi di cui al comma 1, nei limiti di volume o superficie sopra stabiliti, sono ammessi in deroga all’altezza massima, al numero di piani ed alle distanze minime previste degli strumenti urbanistici; è fatto obbligo rispettare le altezze massime e le distanze minime fissate da normative di tipo legislativo o da decreti ministeriali.
3. Gli interventi di ampliamento possono riguardare esclusivamente edifici legittimamenterealizzati, o che abbiano ottenuto il titolo abilitativo, anche in sanatoria, edai sensi dell’art. 17 della legge regionale n. 4 del 2003.
4. L’ampliamento di cui al comma 1 è autorizzabile in adiacenza e/o sopraelevazione rispetto al fabbricato esistente; anche attraverso la costruzione o la sopraelevazione di un corpo edilizio separato, di carattere accessorio o pertinenziale.
5. In caso di edifici composti da più unità immobiliari l’ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando, l’unitarietà e coerenza dell’intervento condominiale nel limite complessivo stabilito al comma 1 ed in proporzione alla superficie lorda delle proprietà di ciascun condomino.
6. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati alla verifica
ART.2 AMPLIAMENTO EDIFICI ESISTENTI
< 20%, in deroga altezza, n. piani
7. non si applicano le previsioni della L.122/89
delle condizioni statiche dell’edificio risultante dall’ampliamento anche con riferimento alle previsioni della normativa antisismica vigente al momento dell’intervento ed all’eventuale adeguamento strutturale in caso di mancata ottemperanza ai criteri di sicurezza previsti dalla normativa stessa. Nel caso di ampliamento effettuato attraverso un corpo edilizio strutturalmente indipendente, l’attività di verifica e conseguente eventuale adeguamento va effettuata esclusivamente con riferimento a quest’ultimo.
7. Nelle zone A e B dei vigenti strumenti urbanistici non si applicano le disposizioni di cui alla legge 122/89 in materia di parcheggi.
E poi nel sito ufficiale di LOMABARDO RAFFAELE
http://www.raffaelelombardo.it/2010/01/22/il-piano-casa-stimolo-per-leconomia-siciliana/
specifica anche il discorso sul condominiodove dice anche che Il piano casa prevede, per le case mono o bifamiliari e condomini realizzati prima del 2003, la possibilità della demolizione e della ricostruzione con ampliamento fino al 35%, senza limiti di cubatura; ampliamento del 20% fino a un massimo di 150 metri cubi per le case mono o bifamiliari realizzate dal 2004 al 2008; ampliamento fino al 25% per gli edifici adibiti ad attività produttive; possibilità di costruzione di parcheggi sotterranei su terreni in verde agricolo.
quindi alla fine questi benedetti condomini hanno la possibilità di allargarsi o no perche io sto in un condominio ma siamo solo 5 appartamenti dove io sono l'unico che o la terrazza.
Questo invece lo letto sul il sole 24 ore pubblicato il 26 gennaio nella sezzione norme e tributi.
http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Norme e Tributi/2009/piano-casa-regioni/articoli/piano-casa-sicilia-ddl.shtml?uuid=3d0eed56-0aa3-11df-af7a-5cada262c44e
Le opere sulle terrazze. Viene poi introdotto l'articolo 9bis, che prevede la possibilità di recupero ai fini abitativi delle opere realizzate ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 4/2003 (chiusura di terrazze e/o copertura di spazi interni con strutture precarie) da eseguirsi tramite Dia.
Se mi puo delucitare meglio sul contenuto di quest'articolo.
Grazie per la pazienza e gentilezza ma chiedo tutto questo perche lei in materia ne sa molto di piu e poi perche la cosa mi interessa particolarmente perche o una stanzetta attualmente dove ce posto solo per una bimba e mi vorrei allargare di 15mq sulla terrazza che misura 63mq perche cosi potrei realizzare un'altra stanza (sempre unita alla prima) per avere posto per l'altra mia figlia di 18 mesi.
grazie e cordiali saluti VALVO CLAUDIO
Gentile Valvo Claudio,
come Lei avrà ben capito la situazione non è semplice, anzi piuttosto controversa date la discordanza della varie fonti, quindi ribadisco che è meglio aspettare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sempre ammesso che sia possibile non mi sentirei di consigliare la realizzazione di una camera da letto, soprattutto per una bambina di 18 mesi, con una struttura precaria perchè maggiormente soggetta alle variazioni di temperatura e all’umidità.
Cordiali saluti.
Ing. Giuseppe La Bua
Salve, sono Alessandro volevo chiedere avendo acquistato una villetta bifamiliare, nel 2009(fine lavori maggio 2009) con regolare certificato di abitabilità, posso usufruire del piano casa? ..se no avendo un porticato di mq 18 posso chiuderlo a veranda?….GRAZIE….
Salve Alessandro,
stando all’attuale situazione, che potrebbe cambiare in base agli emendamenti apportati al disegno di legge, per la tua villetta terminata nel 2009 (e non entro il 31/12/2008) non potresti usufruire del piano casa; mentre considera che la chiusura a veranda è in teoria un intervento sottoposto ad autorizzazione, in quanto costituisce un aumento della cubatura ed una modifica della facciata, e quindi bisogna verificare che sussistano le condizioni per poterlo realizzare (piano regolatore e regolamento edilizio).
Cordiali saluti.
Ing. Giuseppe La Bua
Buongiorno
sono proprietario di un terreno agricolo con un’immobile di 20mq (max della cubatura consentito).
Vorrei sapere se col piano casa posso aumentare la cubatura e se sfruttando la l.r. 4/2003 art. 20 posso realizzare una tettoia adiacente di 50mq.
grazie
mario
Salve Mario,
mi scuso per il ritardo con cui le sto rispondendo ma diversi impegni mi hanno impossibilitato nel farlo.
Devo consultare meglio il testo della legge per valutare se è applicabile o meno sui terreni agricoli, ma visto che nel suo caso è stata già raggiunto il limite dela cubatura ho qualche perplessità.
Per la realizzazione delle tettoia invece si dovrebbe controllare l’indice di copertura del suo terreno, in quanto non comporta un aumento della volumetria.
Spero di essere stato utile, se volesse approfondire la discussione con ulteriori chiarimenti mi può anche contattare all’indirizzo info@giuseppelabua.it
Buonasera, avrei un quesito da proporle, in un condominio una persona proprietaria del lastrico solare di proprieta’ esclusiva ha costruito una struttura in legno arbitrariamente??? ma necessita’ di autorizzazione comunale. il condominio e’ attenzionato dal centro storico.
Grazie anticipatamente
Gent.le Ingegnere,
io abito in un condominio composto da 24 unità abitative costruito entro dicembre del 2008. Vorrei sapere se è possibile trasformare un terrazzino in veranda aumentando quindi la cubatura esistente. Quali requisiti normativi sono necessari? Quali sono i limiti che il condominio può oppormi? E’ necessaria l’unanimità per realizzare tale opera?
gent.le ingegnere ho una terrazza di 150mq in uno stalile di due livelli con quattro appartamenti posso chiudere in mattoni 30mq della superfice ricavando due stanze considerando che l’edificio risale prima del 2003.
grazie