Dpr 59/2009: fotovoltaico obbligatorio per le nuove costruzioni
Il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 sul rendimento energetico in edilizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2009 e valido a partire dal 25 giugno 2009, impone l’installazione di pannelli fotovoltaici negli edifici di nuova costruzione (sia pubblici che privati) ed in quelli ristrutturati in maniera conforme al Decreto Legislativo 192/2005.
In particolare ecco cosa prescritto nei commi 21, 22 e 23 dell’art. 4 del Dpr.59/2009 sul rendimento energetico in edilizia:
21. Per tutti gli edifici e gli impianti termici nuovi o ristrutturati, e’ prescritta l’installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. L’installazione di detti dispositivi e’ aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all’articolo 7, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e deve comunque essere tecnicamente compatibile con l’eventuale sistema di contabilizzazione.
22. Per tutte le categorie di edifici, cosi’ come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici pubblici e privati, e’ obbligatorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. In particolare, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo delle predette fonti di energia. Tale limite e’ ridotto al 20 per cento per gli edifici situati nei centri storici.
23. Le modalita’ applicative degli obblighi di cui al comma 22, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive degli impianti di produzione di energia termica ed elettrica con l’utilizzo di fonti rinnovabili, sono precisate, in relazione alle dimensioni e alle destinazioni d’uso degli edifici, con successivo provvedimento ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale, o l’eventuale impossibilità tecnica di rispettare le presenti disposizioni, devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui al comma 25. In mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione e’ dichiarata irricevibile. Nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi conformemente all’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, e’ obbligatoria l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.










Buona sera, in merito a questo decreto, io devo ristrutturare una casa di 120 mq avente tuttora un impianto di riscaldamento a stufa a cherosene, per questo dovrò rifare completamente l’impianto.
In questo caso devo per forza montare i pannelli?
Caro Francesco,
la risposta alla sua domanda è semplice: il Dpr 59/2009 si applica agli edifici e non alle singole unità immobiliari, quindi se la sua casa è un appartamento all’interno di un condominio allora non è necessario installare i pannelli mentre se invece la casa è indipendente allora si.
Se desidera ulteriori informazioni mi ricontatti pure.
Distinti saluti
Ing. Giuseppe La Bua
Buongiorno ing. mi permetto di chiederLe se è sicuro della risposta perchè vista la definizione di edificio del 192 secondo me è obligatorio! Mi farebbe piacere avere chiarimenti. Grazie
Caro Giuliano,
sono sufficientemente sicuro della mia affermazione, sia il Dpr 59/2009 che il Dlgs 192/05 specificano nella definizione di edificio che “il termine puo’ riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sè stanti”, un appartamento interno ad un palazzo o ad un condominio è privo di questa caratteristica e di conseguenza in caso di ristrutturazione non necessità dell’installazione di un impianto fotovoltaico.
ChiedendoLe scusa per il ritardo con cui le rispondo volevo precisarLe che se dovesse avere la necessità di ulteriori delucidazioni non esiti a contattarmi.
Distinti saluti
Ing. Giuseppe La Bua
buona sera,volendo comprare casa e avendo accertato che la costruzione rientra nelle case che obbligatoriamente devono essere dotate di pannelli,i medesimi devono essere gia acquistai e montati dalla ditta,quindi inclusi nel prezzo??oppure a discrezione del costruttore puo essere fornita con l’ immobile solo la predisposizione dell’impianto con la successiva installazione dei pannelli a carico del compratore successivamente al rogito?
Buongiorno, anche a me servirebbe l’informazione chiesta da Simone in quanto anche io sto comprando casa su progetto (cantiere non ancora iniziato) ma sul capitolato non c’è alcun riferimento all’istallazione dei pannelli solari. I costruttori sono dovuti a consegnare un impianto fotovoltaico funzionante o solo la predisposizione?
Grazie mille per la gentile risposta.
Daniele