Certificazione Energetica, arrivano le nuove linee guida nazionali

La certificazione energetica è stata introdotta per la prima volta con l’articolo 6, comma 9, del Decreto Legislativo 192/2005, la normativa italiana che ha recepito la direttiva europea 2002/91/CE, ma soltanto dopo quattro anni sono arrivate le linee guida nazionali con il Decreto ministeriale del 26 giugno 2009.

In particolare queste linee guida nazionali, definite appunto dal Decreto ministeriale del 26 giugno 2009, si applicano immediatamente nelle Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di certificazione, ma soltanto fino all’entrata in vigore si specifici strumenti regionali, mentre le altre Regioni o Provincie autonome che hanno in passato recepito la normativa europea 2002/91/CE dovranno a queste nuove linee guida nazionali.
Il Decreto ministeriale del 26 giugno 2009 prescrive:

  • le procedure per redigere la certificazione energetica degli edifici;
  • la validità temporale massima di 10 anni per la certificazione energetica;
  • per ogni ristrutturazione di tipo edilizio o impiantistico che modifica la prestazione energetica dell’edificio il certificato deve essere aggiornato;
  • sono state definite le metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici:
    • Metodo calcolato di progetto;
    • Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard;
  • la rappresentazione grafica delle prestazioni energetiche dell’edificio, dovrà essere utilizzato il sistema di valutazione in classi (dalla A+ alla G).

Inoltre il decreto stabilisce che per gli edifici residenziali la certificazione deve riguardare ogni singola unità immobiliare mentre per i condomini si potrà redigere un certificato comune per appartamenti simili.

Mentre per gli edifici esistenti non ottimizzati in campo energetico, con superficie utile non superiore ai 1000 mq, di superficie utile fino a 1000 mq, oggetto di compravendita o di locazione, il proprietario potrà redigere un’autodichiarazione nella quale si afferma l’appartenenza alla classe G dell’immobile.

Link: EdilPortale

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25 lug 2009, | Pubblicato in Normativa
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